Gentile Cliente,

In merito alla Disposizione di legge:

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio- Art. 219, comma 5 – Marcatura imballaggi

per dare risposta alle richieste sull’applicazione dell’Art. 219, comma 5 – Marcatura imballaggi:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali d’imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

A seguito dell’annuncio del DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 e in riferimento agli imballaggi, l’articolo 219, comma 5, CONAI ha deciso di proporre delle Linee Guida che costituiscono un mero documento di orientamento interpretativo della disciplina di riferimento, privo di ogni valore pubblicistico o di “certificazione” di conformità alla legge.

Precisiamo che l’oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio. Non riguarda il materiale autoadesivo in sé ma al packaging globale, di cui l’etichetta autoadesiva è un componente.

Questo vuol anche dire che devono essere smaltite in maniera diversa a seconda della natura del packaging primario.

Il “peso” dell’etichetta rispetto al peso del packaging spesso è trascurabile. Pertanto viene considerata come parte integrante del packaging stesso. La riciclabilità e/o lo smaltimento seguirà quindi la medesima strada del packaging sul quale è applicata l’etichetta.

È quindi auspicabile che packaging ed etichetta siano della stessa natura.

Di seguito un paio di esempi tratti dalle linee guida: le etichette permanenti non separabili manualmente non dovrebbero neanche essere “etichettate” con il loro codice di smaltimento.

Solo nel caso in cui l’etichetta non è permanente e si prevede venga staccata e smaltita separatamente, CONAI / GIPEA attualmente suggeriscono di codificare i materiali autoadesivi sulla base del solo frontale (escludendo adesivo e inchiostri in quanto a “grammatura prevalente”). Quindi si segue la codifica:

MATERIALEABBREVIAZIONE-NUMERAZIONE
CARTAPAP22
TYRE C/PAP 82
FILM 

Polietilentereftalato

Polietilene ad alta densità

Cloruro di polivinile

Polietilene a bassa densità

Polipropilene

PET 1

HDPE 2

PVC 3

LDPE 4

PP 5

In quanto alla riciclabilità, i nostri prodotti non sono riciclabili dovuto al contenuto di adesivo. Per quanto riguarda gli scarti della produzione dovrebbero essere smaltiti come rifiuto indifferenziato.